Corte di Cassazione – Provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato e dichiarazione di fallimento: natura devolutiva piena del reclamo ex art. 18 L.F..
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 giugno 2016 n. 12964 - Pres. Nappi, Rel. Ferro.
Istanza di concordato preventivo – Procedimento di verifica – Decreto di inammissibilità della proposta – Conseguente dichiarazione di fallimento - Reclamo ex art. 18 L.F. – Natura devolutiva –Giudice del reclamo – Riesame di tutte le doglianze.
Dichiarazione di fallimento - Reclamo ex art. 18 L.F. – Effetto devolutivo pieno – Limite.
“ Quando la sentenza di fallimento abbia fatto seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ricorre anche con riguardo alla decisione sull’inammissibilità del concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale rispettivamente chiesta, per la stessa crisi, dal debitore ovvero dai legittimati per il suo fallimento; ne consegue che ove il reclamante abbia inteso impugnare la dichiarazione di fallimento che lo riguarda censurando innanzitutto la decisione del tribunale sulla mancata ammissione del concordato, lo stesso giudice del reclamo, adito ai sensi dell’art. 18-162 l.f., è tenuto a riesaminare tutte le questioni attinenti detta ammissibilità, ancorché non sottoposte in precedenza all’esame del primo giudice ed invece introdotte per la prima volta nel nuovo giudizio ad opera delle parti ivi costituite “(Principio di diritto). Ne consegue che il giudice del merito investito del reclamo è tenuto ad esaminare, anche con l’esercizio dei poteri officiosi ex art. 18, decimo comma, L.F., tutti i temi di indagine oggetto di doglianza, benché attinenti a fatti anteriori non allegati nel corso del giudizio di primo grado od a nuove eccezioni in senso proprio ed anche qualora il reclamante si limiti a riproporre le precedenti tesi difensive senza contestare le motivazioni che hanno portato il tribunale a respingerle. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il solo limite che il giudice del reclamo ex art. 18 L.F. incontra è quello di non potersi spingere sino al punto di valutare d’ufficio la ricorrenza di quei soli presupposti, oggettivi e soggettivi, della fallibilità che non siano in contestazione tra le parti e che, anche per tale via, si possano ritenere comunque positivamente sussistenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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