Tribunale di Catania – Fallimento: istanza di ammissione al passivo quale rivendica di somme di denaro. Agenzia dei beni confiscati e richiesta di restituzione di somme versate.

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Data di riferimento: 
05/05/2016

Tribunale di Catania 05 maggio 2016 - Pres. Renda, Rel. De Bernardin.

Fallimento – Domanda di rivendica di somme di denaro  – Istanza da qualificarsi quale insinuazione al passivo.

Provvedimento di confisca – Revocazione – Effetti – Istanza di restituzione –Agenzia dei beni confiscati - Legittimazione in sede fallimentare - Unico soggetto tenuto all’eventuale restituzione.

La domanda di rivendica formulata ai sensi dell’art. 93 L.F., laddove rivolta a recuperare una somma di denaro, va qualificata come istanza di ammissione al passivo, stante che le somme di denaro sono beni fungibili che si confondono nella massa dell’attivo fallimentare e che, pertanto, non è possibile per il titolare del diritto effettuare una descrizione del bene di cui chiede la restituzione come previsto per i beni mobili o immobili (nello specifico l’istante aveva rivendicato l’intero importo portato da un assegno che l’Agenzia dei beni confiscati aveva  tratto dal suo conto personale che era stato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, oggetto di una confisca poi revocata, e che la stessa Agenzia aveva depositato in cancelleria al fine dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo della società poi fallita i cui beni erano stati parimenti confiscati). (Pierluigi Ferrini –Riproduzione riservata)

La revocazione del provvedimento di confisca adottato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 non incide sugli atti legittimamente compiuti dagli organi competenti e sui rapporti giuridici definitisi in epoca anteriore alla revoca e, pertanto, non implica l’obbligo del ripristino in integrum del patrimonio del soggetto nei cui confronti si è avuta la revocazione, ragion per cui la richiesta  di restituzione dei beni a suo tempo confiscati deve essere eventualmente da lui formulata nei confronti dell’Agenzia dei beni confiscati, che ne aveva la gestione e che è il solo soggetto che può rispondere, qualora ne sussistano i presupposti, degli atti medio tempo posti in essere (nello specifico il tribunale ha respinto l’ opposizione proposta  nei confronti del fallimento dal titolare del conto confiscato da cui era stata tratta la somma versata dall’ Agenzia dei beni confiscati a titolo di cauzione in sede di procedura di concordato preventivo della società poi fallita, stante che detta Agenzia rappresentava il solo soggetto legittimato alla richiesta di eventuale restituzione dell’importo versato per conto della società stessa). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15108.pdf

 

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