Tribunale di Roma – Azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti dell’amministratore e del liquidatore di società fallita. Necessità della prova del pregiudizio patrimoniale. Natura del debito.

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Data di riferimento: 
07/06/2016

 

Tribunale di Roma, Sez. III civ., 7 giugno 2016  – Pres. Mannino, Rel. Bernardo.

 

Fallimento – Società di capitali - Inadempimenti degli amministratori, dei liquidatori e dei sindaci - Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale – Curatore – Possibilità dell’esercizio ex art. 146 L.F.  di un’unica azione risarcitoria.

 

Società per azioni – Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali –  Artt. 2394 e 2394 bis c.c. - Applicabilità alle società a responsabilità limitata.

 

Fallimento – Curatore - Azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori – Danno  per il patrimonio sociale - Prova necessaria del nesso causale con le condotte - Ipotesi escluse.

 

Fallimento – Curatore - Azioni di responsabilità nei confronti del liquidatore – Danno patrimoniale – Comportamenti irrilevanti.

 

Azione sociale di responsabilità - Amministratore – Risarcimento del danno - Debito di valore – Danno emergente - Rivalutazione monetaria – Riconoscimento necessario.

 

Azione sociale di responsabilità - Amministratore – Risarcimento del danno – Giudice –Interessi corrispettivi  - Prova necessaria del danno da lucro cessante – Interessi moratori – Riconoscimento.

 

Processo –– Intervento o chiamata in causa - Soccombenza -  Condanna alle spese.

 

Per costante giurisprudenza di legittimità, il curatore del fallimento di una società di capitali può, con un'unica azione, formulare, ex art. 146 L.F., commi 2 e 3, istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci, tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità contrattuale di questi verso la società, per inadempimento colposo agli obblighi generali di vigilanza e di intervento preventivo e successivo (ex artt. 2392 e 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità extra contrattuale verso i creditori sociali, per inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, necessaria all’assolvimento della sua generica funzione di garanzia (ex artt. 2394 e 2407 c.c.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Le disposizioni di cui agli artt. 2394 e 2394 bis c.c., seppur dettate per le società per azioni, devono ritenersi applicabili anche alle società a responsabilità limitata, sia in considerazione del disposto dell'art. 12 disp. prel. c c., sia in quanto la disciplina della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali trova la stessa ratio (quella di costituire un contrappeso alla responsabilità limitata) in entrambi idue tipi di società . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Nell'ambito delle azioni di responsabilità intentate dal curatore fallimentare nei confronti degli amministratori della società fallita, non é sufficiente lamentare la violazione da parte di questi delle norme di legge e dell'atto costitutivo o la non corretta ed oculata gestione della società (quand'anche tali condotte possano avere rilevanza in sede penale), ma è altresì indispensabile dedurre e dimostrare la diminuzione del patrimonio della società ed il nesso causale tra la predetta  e le suddette condotte (nello specifico, il tribunale nel mentre ha riconosciuto che alcune condotte distrattive poste in essere dall'amministratore della società fallita, consistenti in pagamenti privi di giustificazione, illecita compensazione di crediti con debiti inesistenti, cessione di beni per un prezzo notevolente inferiore al loro valore commerciale, fossero effettivamente state causa di danno per il patrimonio sociale, ha, viceversa, ritenuto che nessuna responsabilità poteva essere ascritta allo stesso amministratore per avere questi soddisfatto i creditori chirografari senza dare la precedenza ai creditori privilegiati, per la non corretta tenuta da parte sua della contabilità societaria e per il suo non aver intrapreso iniziative giudiziali per esigere i crediti della società che potevano essere comunque avviate dal curatore, e ciò per mancanza della prova che un pregiudizio patrimoniale fosse conseguito a tali azioni ed omissioni). (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

Anche le azioni  di responsabilità intentate dal curatore fallimentare nei confronti del liquidatore per comportamenti da questiposti in essere a decorrere dalla messa in liquidazione della società per  sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo sociale, e, successivamente, in costanza di fallimento, devono, per trovare accoglimento, essere parimenti giustificate dalla causazione di un danno patrimoniale (nello specifico,il tribunale ha escluso, che abbiano avuto un' autonoma e, di per sé, rilevanteefficacia causalerispetto ai danni al patrimonio sociale, i comportamenti del liquidatore consistenti in una mancata collaborazione con la curatela e nella mancata redazione e conservazione delle scritture contabili). (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2393 c.c., anche qualora consista, al momento della sua produzione, nella perdita di una determinata somma di denaro, dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato (nello specifico quello dalla società in liquidazione, poi fallita) nella situazione preesistente al verificarsi dell’evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno (danno emergente) e la data di liquidazione definitiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  Il giudice, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, può riconoscere al danneggiato, dalla data del fatto lesivo o dei singoli esborsi, anche, equitativamente, gli “interessi compensativi”, che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da lucro cessante,  ma ciò a condizione che lo stesso danneggiato alleghi e provi che l’equivalente monetario attuale del danno non risulta sufficiente a tenerlo indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso a causa del ritardo con la quale la somma gli è stata erogata. In ogni caso, sull’importo complessivamente riconosciuto, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli “interessi moratori” legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

E’ soccombente rispetto alla parte vincitrice, e può perciò essere condannata al rimborso delle spese del processo, non solo la parte che propone le domande, ma anche quella che interviene nel processo per sostenere le ragioni di una parte o che, chiamata nel processo da una delle parti, ne sostiene le ragioni contro l’altra (Corte di Cassazione,  Sezione terza, sentenza n. 4213 del 23/02/2007). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Provvedimento segnalato dallo Studio Legale Arcieri.

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: