Corte di Cassazione – Inammissibilità della proposta concordataria che escluda da qualunque prospettiva di pagamento un credito IVA per accessori.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 maggio 2016 n. 8804 – Pres. Nappi, Rel. Ferro.
Concordato preventivo - Corte di giustizia EU – Falcidia dell’IVA – Ammissibilità – Proposta del debitore - Credito dello Stato per accessori dell’IVA – Omessa considerazione – Transazione fiscale – Obiettivo possibile - Rinuncia al credito da parte dell’Agenzia delle Entrate – Vulnerata completezza della proposta – Esclusione ingiustificata.
Non trova giustificazione nella recente sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-546/14 con la quale è stata ammessa la falcidiabilità del debito IVA, l’omissione, (che non può fuoruscire dal controllo del tribunale ex art. 162 L.F.) in cui è incorsa una società ricorrente che, in sede di proposta di concordato con cessione dei beni, ha ignorato totalmente un credito IVA per sanzioni e interessi, facendone l’obiettivo di una transazione fiscale volta a conseguire una mera rinuncia a quel tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto ha, in tal modo, indebitamente escluso lo Stato dal novero dei creditori e dalla possibilità di partecipazione alla votazione sulla proposta stessa, minando, in tal modo, prima ancora che la natura privilegiata di quel credito e che il disposto dell’art. 182 ter, primo comma L.F., la necessaria completezza della proposta in relazione ai canoni richiesti dall’art. 160, secondo comma, L.F., che prevedono che la proposta contempli tutti i crediti e che fornisca una giustificazione dell’eventuale loro trattamento differenziato e del loro, comunque apprezzabile, necessario indice di soddisfacimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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