Tribunale di Milano - Condizioni di omologabilità degli accordi di ristrutturazione ex artt. 182 bis e septies L.F.. Categorie di creditori bancari ed informative necessarie per l’estensione dell’accordo.

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Data di riferimento: 
11/02/2016

Tribunale di Milano 11 febbraio 2016 – Pres. Est. Simonetti.

Imprenditore commerciale in stato di crisi – Creditori  - Banche ed intermediari finanziari – Accordi di ristrutturazione – Omologazione – Condizioni richieste.

Accordi di ristrutturazione con banche e intermediari finanziari – Categorie di creditori con posizioni omogenee – Possibili criteri distintivi.

Accordi di ristrutturazione – Banche non aderenti – Richiesta del proponente - Medesimo trattamento riservato ai creditori che aderiscono – Informativa e partecipazione alla trattativa – Presupposti necessari – Scelte difensive consapevoli - Possibilità.

In forza degli artt. 182 bis e 182 septies L.F., in mancanza di opposizioni, l’omologazione degli accordi di ristrutturazione è subordinata alle seguenti condizioni: 1) la domanda deve provenire da un imprenditore commerciale in possesso dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1 L.F.; 2) l’imprenditore si deve trovare in stato di crisi; 3) l’accordo deve essere stipulato con creditori che raggiungono almeno il 60% dell’indebitamento complessivo; 4) l’esistenza dell’indebitamento dell’imprenditore nei confronti delle banche e intermediari finanziari deve essere non inferiore al 50% dell’indebitamento complessivo; 5) il raggiungimento in ciascuna categoria in cui sono inseriti i creditori bancari e intermediari finanziari di una percentuali di aderenti che rappresenti il 75% dei crediti della categoria; 6) alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dall’art. 161 L.F.; 7) il ricorso per l’omologazione deve essere corredato da una relazione redatta da un esperto munito dei requisiti prescritti dall’art. 67, comma 3, lettera d) L.F. sull’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La suddivisione, da parte della società in liquidazione che aveva richiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis L.F., dei creditori bancari e intermediari finanziari in una o più categorie, ciascuna necessariamente includente creditori con posizione giuridica ed interessi economici omogenei,  appare rispettosa del disposto dell’art. 182 septies, secondo comma L.F., che prevede tale possibilità, qualora si basi, ad esempio (come nello specifico), sulla diversa natura del credito (ipotecario o chirografario), sulla tipologia dell’operazione fonte del credito verso la società debitrice (mutuo, affidamento su conto corrente, garanzia fideiussoria) o sull’interesse economico (crediti bancari per affidamenti concessi e crediti per fideiussioni prestate dalla debitrice alle banche in relazione ad operazioni creditizie di cui sono titolari società del gruppo). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Risulta aver soddisfatto i presupposti dell’informativa e della partecipazione alle trattative in buona fede, richiesti dall’art. 182 septies L.F. nei confronti della banca creditrice non aderente alla proposta di accordo di ristrutturazione, cui poter estendere il medesimo trattamento previsto per i creditori aderenti, la società che abbia fatto presente a tutti i creditori bancari o intermediari finanziari che la sua proposta si inseriva nell’ambito di un accordo di ristrutturazione del tipo di quello previsto da tale disposizione ed abbia riferito a ciascun creditore lo stato delle trattative con gli altri, ciò in quanto solo, laddove sia resa edotta circa il tipo di accordo, se ex art. 182 bis o se ex art. 182 septies L.F., e quindi sulle diverse ricadute di efficacia dell’accordo sui non aderenti, quella banca potrà assumere una consapevole scelta in ordine alla proposta ed alle eventuali scelte difensive da adottare: (Pierluigi Ferrini _ Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14911.pdf

 

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