Tribunale di Civitavecchia – Esecuzione immobiliare: spese di giustizia che godono della prededuzione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
23/04/2016

 

Tribunale di Civitavecchia 23 aprile 2016 – Est. Lodolini.

 

Esecuzione immobiliare – Progetto di distribuzione - Spese di giustizia prededucibili – Elencazione – Grado delle altre spese di procedura.

 

Il professionista delegato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., al fine della predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato dell’esecuzione immobiliare, deve operare una distinzione  tra le spese di giustizia in privilegio ex art. 2770 c.c. da porre in prededuzione e le altre spese di procedura il cui grado segue quello del credito cui afferiscono. Devono includersi tra le spese prededucibili esclusivamente quelle sostenute per l’espropriazione (le spese e i compensi per il pignoramento, la redazione notarile, la CTU e la pubblicità, nonché i compensi del difensore della parte che ha portato avanti la procedura esecutiva, normalmente coincidente con il creditore pignorante), oltre alle eventuali spese per atti conservativi, tra le quali non vanno fatte rientrare le spese di iscrizione ipotecaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14910.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: