Tribunale di Civitavecchia – Esecuzione immobiliare: spese di giustizia che godono della prededuzione.
Tribunale di Civitavecchia 23 aprile 2016 – Est. Lodolini.
Esecuzione immobiliare – Progetto di distribuzione - Spese di giustizia prededucibili – Elencazione – Grado delle altre spese di procedura.
Il professionista delegato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., al fine della predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato dell’esecuzione immobiliare, deve operare una distinzione tra le spese di giustizia in privilegio ex art. 2770 c.c. da porre in prededuzione e le altre spese di procedura il cui grado segue quello del credito cui afferiscono. Devono includersi tra le spese prededucibili esclusivamente quelle sostenute per l’espropriazione (le spese e i compensi per il pignoramento, la redazione notarile, la CTU e la pubblicità, nonché i compensi del difensore della parte che ha portato avanti la procedura esecutiva, normalmente coincidente con il creditore pignorante), oltre alle eventuali spese per atti conservativi, tra le quali non vanno fatte rientrare le spese di iscrizione ipotecaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14910.pdf