Tribunale di Monza – Non riconoscimento, in sede di ammissione allo stato passivo, della prededucibilità al credito del subappaltatore negli appalti pubblici.

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Data di riferimento: 
10/04/2015

 

Tribunale di Monza 10 aprile 2015 – Pres. Paluchowski, Rel. Buratti.

 

Fallimento – Credito del subappaltatore - Ammissione allo stato passivo – Applicazione dell’art.  118, terzo comma, del Codice degli appalti – Esclusione - Non riconoscimento della prededucibilità.

 

In caso di fallimento dell’appaltatore il contratto tra la stazione appaltante pubblica e l’appaltatore si scioglie ipso jure, onde viene meno la condizione dell’esistenza di un contratto ancora in corso di esecuzione che giustifica l’operatività della disciplina di cui all’art. 118, terzo comma,  del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti), ossia del meccanismo che attribuisce alla committenza pubblica il potere/dovere di sospensione dei pagamenti dovuti all’appaltatore. Non si realizza, quindi, quel nesso di strumentalità tra pagamento al subappaltatore e pagamento all’appaltatore che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. I, 3402/2012),  giustificherebbe, ai sensi dell’art 111 L.F., il riconoscimento del rango prededucibile al credito del subappaltatore in quanto rientrante negli interessi della massa e dunque in quanto inerente alla gestione fallimentare. (il tribunale ha pertanto, nello specifico, escluso, in sede di opposizione allo stato passivo ex art.98 L.F., la natura prededucibile al credito del subappaltatore pubblico e ciò anche in ragione della non esistenza di alcuna  disposizione di legge che la riconosca). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12478.pdf

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: