Corte di Cassazione – Stato passivo: riconoscimento del privilegio generale mobiliare a tutti i crediti tributari degli enti locali.
Corte di Cassazione, Sez. I, 17 febbraio 2016 n. 3134 – Pres. Rel. Didone.
Fallimento – Stato passivo – Opposizione ex art.98 L.F. – Credito relativo a tassa automobilistica provinciale – Mancato riconoscimento del privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c. – D.L 201/2011 art. 13 – Interpretazione autentica -. Rango privilegiato di tutti i tributi locali.
In virtù, segnatamente, della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’espressione “legge per la finanza locale”, di cui all’art. 2752, quarto comma, c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, in particolare al solo R.D. 14 settembre 1931, n. 1173 (Testo Unico della finanza locale), ma a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali o provinciali, in quanto norme volte ad assicurare agli enti locali le risorse economiche essenziali all’adempimento dei loro compiti istituzionali (La Corte ha, nello specifico, riconosciuto il privilegio generale mobiliare al credito per la tassa automobilistica ed accessori, istituita dall’art. 4 della legge della provincia autonoma di Trento n.10 dell’11 settembre 1998, e, conseguentemente, cassato il decreto del Tribunale di Rovereto che aveva respinto l’opposizione ex art 98 L.F. proposta avverso il mancato riconoscimento di tale privilegio, in sede di formazione dello stato passivo fallimentare). (Pierluigi Ferrini –Riproduzione riservata)
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