Corte di Cassazione – Indefettibilità dell’obbligo di notifica di cui all’art. 15 L.F. e del principio dell’onere della prova, ex art. 1 L.F., del mancato superamento dei limiti di fallibilità.
Corte di Cassazione, Sez. I, 04 dicembre 2015 n. 24721 – Pres. Ceccherini, Est. Di Virgilio.
Fallimento – Notifica del ricorso e del decreto di convocazione all’udienza – Adempimento indefettibile - Irreperibilità del debitore - Irrilevanza.
Fallimento – Notifica al debitore andata a buon fine -Spostamento dell’udienza – Ulteriore notifica – Adempimento non necessario – Obbligo informativo del fallendo.
Fallimento - Mancato superamento dei limiti di fallibilità – Inadeguatezza della prova testimoniale – Prova documentale – Necessità.
Fallimento – Giudice di merito – Ricorso ai poteri officiosi di indagine – Facoltà discrezionale – Legittimità del mancato esercizio.
Fallimento – Requisiti di fallibilità – Dubbi della sussistenza – Regola della fallibilità - Principio dell’onere della prova
La notificazione, ex art. 15 L.F. al fallendo del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione all’udienza dinnanzi al tribunale, costituisce adempimento indefettibile anche quando il debitore, rendendosi irreperibile, si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Lo spostamento della data dell’udienza per la dichiarazione di fallimento, determinata dall’ impossibilità per il fallendo di parteciparvi per una valida e documentata ragione (nello specifico, un incidente stradale che l’aveva visto coinvolto), non rende necessaria, dopo che la precedente sia regolarmente andata a buon fine, una nuova notificazione, spettando alla parte, non costituita in giudizio, l’onere di informarsi sull’esito della sua istanza di differimento e sulla data di rinvio concessagli, non potendo la garanzia offertagli essere maggiore di quella riconosciuta nel giudizio contenzioso ordinario al convenuto non costituito, dal momento che l’art. 291 c.p.c. dispone la rinnovazione solo ove risulti la nullità della notificazione dell’atto introduttivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Devono essere considerati inadeguati i mezzi di prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità, laddove il debitore, onerato di tale prova ex art. 1 L.F. (come modificato dal D. Lgs. 12 settembre 2007 n. 169), si limiti a richiedere di far emergere tale circostanza a mezzo di testimoni, in luogo di fornirne al riguardo una valida dimostrazione documentale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Pur dopo l’abrogazione dell’iniziativa d’ufficio per la dichiarazione di fallimento, spetta al giudice del merito, al fine di evitare fallimenti ingiustificati, la facoltà di ricorrere a poteri officiosi di indagine, ossia: di richiedere informazioni urgenti, ex art. 15, quarto comma, L.F.; di utilizzare i dati dei ricavi lordi, in qualunque modo gli risultino e quindi a prescindere dalle allegazioni del debitore; di assumere i mezzi di prova ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 L.F. Trattasi di facoltà, concessa al giudice, necessariamente discrezionale, onde va escluso il vizio di legittimità in caso di mancato esercizio da parte sua di tali poteri istruttori. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Ove residuassero incertezze sulla sussistenza dei requisiti di fallibilità, legittimamente il giudice del merito dovrebbe attenersi alla regola della fallibilità, sulla base del principio dell’onere della prova di cui all’art. 1, secondo comma, L.F..(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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