Corte di Cassazione (1103/2016) – Divieto del “ne bis in idem” in ipotesi di riproposizione della stessa domanda di revocatoria da parte del curatore, seppure in due diverse vesti.
Corte di Cassazione, Sez.VI, 21 gennaio 2016 n. 1103 – Pres. Ragonesi, Rel. Cristiano.
Fallimento di società di persone - Socio illimitatamente responsabile – Estensione del fallimento - Autonomia dei patrimoni – Domanda di revocatoria – Curatore - Riproposizione - Principio del “ne bis in idem” – Preclusione da precedente sentenza.
Nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, il fatto che il patrimonio della società resti autonomo rispetto a quello dei soci e che vadano conseguentemente tenute distinte le diverse masse attive e passive, non comporta che il curatore possa agire separatamente per la revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. del medesimo atto di disposizione compiuto dal socio, una volta in rappresentanza dei creditori della società e l’altra in rappresentanza unicamente dei creditori del socio; ciò in quanto il passaggio in giudicato della sentenza emessa in uno dei giudizi fa stato nei confronti dei creditori di entrambe le masse, sia di quella relativa alla società, che di quella relativa al socio. (nello specifico, la Corte, nel rispetto del principio del “ne bis in idem”, ha confermato che doveva ritenersi precluso all’organo giudicante di pronunciarsi sulla domanda avanzata dal curatore del fallimento del socio illimitatamente responsabile, stante che si trattava della stessa domanda che lo stesso curatore aveva in precedenza proposto in rappresentanza del fallimento della società e che era stata respinta con sentenza passata in giudicato). (Pierluigi Ferrini –Riproduzione riservata)
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