Cassazione Civile – Inammissibilità della proposta di concordato di gruppo.
Cassazione Civile 13 ottobre 2015 n. 20559 – Pres. Ceccherini – Est. Nazzicone.
Concordato preventivo – Richiesta da parte di una società capogruppo e delle sue socie - Concordato di gruppo - Inammissibilità.
Atteso che l’ordinamento giuridico italiano allo stato attuale della legislazione non contempla il concordato di gruppo, si deve ritenere inammissibile, in mancanza di una disciplina del fenomeno ed in quanto forza il dato normativo in particolare degli artt. 161 L.F. e 2740 c.c., la richiesta di concordato preventivo avanzata da parte di una società in nome collettivo di nuova costituzione e delle sue socie (alcune società di capitali che poco prima della presentazione da parte della capogruppo dell’istanza avevano conferito pressoché l’intero loro capitale nella nuova società). Il concordato preventivo deve riguardare, infatti, individualmente le singole società del gruppo, ciascuna caratterizzata da una sua specifica sede principale, da una sua diversa situazione patrimoniale e da una sua distinta posizione debitoria e creditoria, onde il procedimento per l’omologazione, non ammettendosi un unico giudiziom, deve svolgersi per ognuna in modo autonomo, in particolare per quanto concerne il calcolo delle singole maggioranze richieste per l’approvazione. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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