Tribunale di Bolzano – Omesso avvio dell’ azione di responsabilità ed omessa dichiarazione da parte del richiedente il concordato di possibili crediti risarcitori nei confronti degli organi sociali.

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Data di riferimento: 
30/04/2015

 

Tribunale di Bolzano 30/04/2015 – Pres. Est. Bortolotti

 

Concordato preventivo – Dati aziendali -  Esposizione del debitore – Giudizio di attendibilità -  Competenza del Commissario Giudiziale.

 

Concordato preventivo – Controllo dell’organo commissariale – Responsabilità  degli organi sociali – Informativa necessaria dei creditori.

 

 Concordato preventivo – Crediti risarcitori degli organi sociali -  Omesso avvio dell’azione di responsabilità – Omessa  indicazione da parte del ricorrente – Ipotesi di sottrazione dell’attivo  ed interruzione della procedura ex art. 173 L.F. – Esclusione.

 

Il giudizio sull’attendibilità dei crediti (solvibilità, garanzie prestate , controversie pendenti ed altre circostanze influenti sulle possibilità di realizzo) spetta in linea di principio al Commissario Giudiziale, nell’ambito delle verifica che egli è tenuto a compiere, dopo l’apertura della procedura concordataria, in ordine all’osservanza da parte del debitore del principio di prudenza nell’esposizione dei dati aziendali, ai fini della relazione da sottoporre ai sensi degli artt. 172 e 175 LF ai creditori cui è riservata la valutazione definitiva di convenienza della proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Rientra  fra i compiti primari e fondamentali dell’organo commissariale quello di evidenziare in modo analitico e chiaro le eventuali responsabilità in capo ad amministratori, sindaci e revisori della società in concordato per violazione di norme inerenti le rispettive cariche; ciò al fine di rendere edotti i creditori di tutti i fatti rilevanti per consentire loro l’espressione di un voto consapevole, anche con riferimento alle diverse discipline che regolano le azioni di responsabilità verso gli organi sociali nel concordato preventivo da un lato, e nel fallimento dall’altro. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Ogni creditore, messo al corrente delle irregolarità da parte dell’organo commissariale, ha sempre la possibilità di agire in proprio nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 2394 cc, chiedendo il risarcimento dei danni, ragion per cui il mancato avvio da parte del debitore concordatario di una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, o la semplice omissione da parte dello stesso di notizie su possibili loro responsabilità, non costituisce una legittima causa di interruzione, ai sensi dell’art. 173 LF.,  della procedura concordataria per sottrazione dell’attivo. Ciò anche in quanto la disciplina in materia di concordato preventivo non richiede, quale condizione di ammissione, che il debitore debba fornire informazioni sulle condotte del suo organo amministrativo e sulle cause del dissesto ed in quanto per potersi ipotizzare un occultamento da parte dello stesso dell'attivo è comunque sempre necessario accertare un danno effettivo e determinarne i profili di concretezza; ed inoltre in quanto, comunque, spetta ai creditori di esprimersi sulla convenienza della proposta, in considerazione del pregresso comportamento tenuto dal debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=13400.php

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: