Tribunale di Reggio Emilia - Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e costituzione di un trust.

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Data di riferimento: 
11/03/2015

Tribunale Reggio Emilia 11 marzo 2015 - - Est. Varotti. 

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - Trust costituito successivamente al sorgere di una situazione di squilibrio patrimoniale – Omologazione - Impossibilità.La costituzione di un trust successivamente al manifestarsi di una situazione di squilibrio patrimoniale caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civile, rappresenta un atto in frode ai creditori e in quanto tale all’udienza ex art 10 l. 27/01/2012, l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento non può essere omologato e ciò indipendentemente dal raggiungimento delle maggioranze o dalla convenienza dell’accordo proposto. (Giulia Del Fabbro - riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12285.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: