Tribunale di Milano – Presupposti oggettivi di applicabilità della postergazione, ex art. 2467 c.c., ai crediti conseguenti a finanziamenti dei soci: rischio di insolvenza ed altra situazione equiparabile.
Tribunale di Milano 04 febbraio 2015 – Giud. Est. Galioto
Credito del socio finanziatore – Postergazione – Art. 2467 c.c. - Interpretazione - Presupposti oggettivi – Rischio di insolvenza – Insufficienza di risorse economiche.
Socio finanziatore – Uscita dalla compagine sociale – Automatica inapplicabilità della postergazione – Inammissibilità – Possibile elusione dell’istituto.
Uscita di un socio dalla compagine sociale – Cessione di quote societarie – Importo globale - Obbligo solidale per gli acquirenti – Esclusione.
La condizione d’inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c. e di sua postergazione va eccepita al socio finanziatore solo qualora il finanziamento sia stato da lui erogato ed il rimborso da lui richiesto in presenza di una situazione di specifica crisi societaria e ciò allo scopo di evitare che il rischio d’impresa sia trasferito in capo agli altri creditori e che l’attività sociale prosegua in danno degli stessi. A tale situazione critica sopravvenuta, secondo una interpretazione estensiva del criterio normativo, è equiparabile lo stato di insufficienza ab origine delle risorse economiche necessarie per poter adempiere ai debiti correnti da assumersi per lo svolgimento dell’attività che ci si è prefissi di porre in essere. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non può fondatamente sostenersi che l’uscita dalla compagine sociale del socio finanziatore possa comportare l’automatica esclusione dalla disciplina ex art. 2467 c.c. delle somme da questo erogate alla società, posto che tale disciplina è posta a salvaguardia delle aspettative del ceto creditorio e su questa non possono evidentemente incidere le vicende successive e soggettive del socio mutuante, pena l’ inaffidabilità del regime medesimo o, in altre parole, l’inutilità dell’istituto della postergazione dei crediti dei consociati insorti in determinate situazioni, che si presterebbe a facili elusioni in danno di creditori e terzi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In assenza una qualsivoglia espressa ed univoca previsione contrattuale che vincoli tutti i promissari acquirenti per la medesima prestazione, si deve escludere che la cessione agli stessi di quote societarie possa fondare nei loro confronti un obbligo solidale, non potendosi far scaturire un impegno così oneroso per gli acquirenti di separate frazioni del capitale sociale dal mero fatto che il corrispettivo della cessione sia stato indicato in un importo globale in relazione alla complessiva operazione di uscita di un socio dalla compagine sociale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Milano 04 febbraio 2015.pdf | 496.38 KB |