Tribunale di Bergamo – Disciplina degli accantonamenti in sede di omologazione del concordato – Modalità di vendita di un bene ipotecato da parte del liquidatore giudiale.
Tribunale di Bergamo 12 febbraio 2015 – Pres. Est. Vitiello.
Concordato – Omologazione – Accantonamenti – Potere del giudice di disporli o di escluderli – Criterio guida della decisione-
Concordato – Esigenza della speditezza - Sacrificio del creditore disconosciuto – Liquidatore giiudiziario – Obbligo dell'esecuzione della proposta omologata.
Concordato con cessione dei beni omologato– Creditore disconosciuto – Ricorso al giudizio ordinario – Contradditorio con la massa dei creditori - Necessità .
Concordato con cessione dei beni omologato – Liquidatore giudiziale – Vendita di un immobile ipotecato – Disciplina previgente - Obbligo della sola notifica.
Il tribunale, in sede di omologa di un concordato, ha il potere di disporre e quantificare gli accantonamenti, laddove vi siano fondate ragioni di ritenere che il credito non riconosciuto dagli organi della procedura possa cristallizzarsi in una successiva pronuncia definitiva di un giudice ordinario. Ha, altresì, il potere di non prescriverli, oppure di revocarli, ove reputi che il credito o i crediti contestati non siano esistenti e ciò in quanto, diversamente, una qualunque pretesa da parte di un qualunque soggetto risulterebbe sufficiente per paralizzare l’esecuzione di un concordato. Il criterio guida che deve orientare tale valutazione incidentale del tribunale è imperniato su una valutazione circa la necessità o meno di una attività istruttoria che, qualora non necessitata, pone il giudice della procedura concorsuale, ove sia convinto dell’assenza dei presupposti dei diritti di credito vantati da soggetti non compresi nello stato passivo elaborato dal commissario giudiziale, nella condizione di decidere della esclusione di eventuali accantonamenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il principio della gestione dell’insolvenza in un lasso di tempo breve è immanente al concordato che, una volta omologato, va eseguito. Ogni interesse soggettivo, anche quello a vedere eventualmente accertato un proprio diritto di credito prededucibile è sacrificato all’esigenza della speditezza del concordato e del pronto adempimento della proposta approvata dai creditori. Nessuna norma, infatti, vincola gli organi della procedura concordataria a sospendere l'adempimento della proposta approvata ed omologata in attesa di un eventuale riconoscimento di un credito disconosciuto ed è obbligo del liquidatore giudiziario quello di dare esecuzione alla proposta, essendo fisiologico, nel sistema, che a concordato preventivo eseguito, o parzialmente eseguito, intervengano fatti genetici (non previsti o non prevedibili) dell'obbligo di pagamento, in relazione ai quali opera il principio della c.d. stabilità dei riparti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Una volta omologata la procedura di concordato con cessione di beni, il creditore disconosciuto dal liquidatore giudiziale può chiedere al giudice ordinario di accertare, con valenza di giudicato, la consistenza qualitativa e quantitativa del proprio credito, così da incidere sulle operazioni di reparto qualora non ultimate, ma in tal caso è necessario, pena l'inopponibilità nei loro confronti di una eventuale sentenza di condanna, instaurare un contradditorio con la massa dei creditori rappresentata dal liquidatore giudiziale, cui spetta la legittimazione passiva nel giudizio in uno con la società in concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Anche nell'ipotesi che un concordato con cessione di bene sia disciplinato dal previgente art. 182 L.F., l'operazione di vendita da parte del liquidatore giudiziale di un immobile ipotecato non necessita del consenso del creditore ipotecario, ma richiede unicamente che lo stesso ne sia informato mediante notifica; ciò in quanto il secondo comma dell'art. 107 L.F., come sostituito dal D. Lgs. 9 gennaio 2006 n.5, già prevedeva la necessità di quel solo adempimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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