Tribunale di Padova – Domanda di rivendica di beni mobili in sede di ricorso ex art. 98 L.F. ed efficacia probatoria delle scritture contabili.

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Data di riferimento: 
12/02/2015

 

Tribunale di Padova 12 febbraio 2015 – Pres. Spaccasassi  - Est. Maiolino

 

Ricorso ex art. 98 L.F. -  Rivendica di beni mobili compravenduti - Scritture contabili – Registro dei beni di terzi – Valutazione del giudice – Idoneità a fini probatori – Necessaria indicazione.

 

Ai  fini dell’accoglimento della domanda, formulata in sede di ricorso ex art. 98 L.F.,  di rivendica di una serie di beni mobili nei confronti del Fallimento che il rivendicante sostiene essergli stati compravenduti, le scritture contabili del fallito,  ex art. 2710 c.c., anche qualora contestate dalla controparte,  possono costituire prova a favore del soggetto che ne ha richiesta l’esibizione , ma, ai sensi dell’art. 116, comma primo, c.p.c., sono soggette, come ogni altra prova, alla valutazione del giudice che le può ritenere inadeguate a  motivo della loro  genericità. L’inserimento nel registro dei beni di terzi, in particolare, costituisce indicazione inidonea a fornire alla domanda di rivendica  il corredo probatorio necessario a fondarne la fondatezza laddove i beni venduti non siano stati specificatamente elencati e descritti e ciò dal momento che è sempre necessario che il giudice indichi le ragioni per cui considera le risultanze di tali scritture idonee nel caso concreto a somministrare la prova dei fatti allegati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]