Corte di Cassazione – Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. sui crediti del professionista nell’ipotesi di pluralità di incarichi.
Cassazione Civile, Sez. VI - 1, 28 gennaio 2014 – Pres. S. Di Palma, Rel. C. De Chiara
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Privilegio – Credito del professionista – Retribuzioni – Art. 2751 bis, n. 2, c.c. – Limite biennale – Scopo – Mitigazione interessi dei creditori privilegiati.
Fallimento – Credito del professionista – Privilegio – Art. 2751 bis, n. 2, c.c. – Limite biennale – Decorrenza – Cessazione del rapporto professionale.
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Credito del professionista – Avvocato – Retribuzione – Art. 2751 bis, n. 2, c.c. – Limite biennale – Pluralità di incarichi professionali – Autonomia – Incarichi in corso alla data della dichiarazione di fallimento – Ultimi due anni di prestazione – Decorrenza – Cessazione del rapporto professionale complessivo – Incarchi conclusi anteriormente al biennio - Privilegio – Esclusione.
Il limite de “gli ultimi due anni di prestazione” posto dall’art. 2751 bis, n. 2, c.c. per il privilegio sui crediti per retribuzione dei professionisti risponde all’esigenza di contemperare l’interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori e, in particolare, all’esigenza di evitare che il creditore privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore, erodendo così, con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)
Il limite biennale di cui all’art. 2751 bis, n. 2, c.c. non decorre dal momento del pignoramento o della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l’incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorché il credito dell’onorario è divenuto liquido ed esigibile. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)
Il limite biennale di cui all’art. 2751 bis, n. 2, c.c. opera in particolare con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nelle quali il biennio decorre dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi. Ne consegue che “gli ultimi due anni di prestazione” di cui parla la norma sono gli ultimi in cui si è svolto il complessivo rapporto professionale, non già ciascuno dei rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, sicché restano esclusi dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)
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Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2014 n. 1740.pdf | 160.1 KB |