Tribunale di Verona – Esdebitazione: concetto di soddisfazione parziale dei creditori concorsuali.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
23/10/2014

Tribunale di Verona, 23 ottobre 2014 – Pres. Platania, Rel. Fontana.

 

Fallimento – Esdebitazione – Pagamento parziale dei debiti – Valutazione del giudice – Soddisfazione dei soli crediti di lavoro – Inammissibilità.

 

Sebbene ai fini della concessione dell’esdebitazione sia sufficiente il pagamento parziale dei debiti valutati nel loro complesso, e quindi non sia necessario il pagamento parziale di tutti i debiti, tuttavia il giudice deve valutare se la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio. (Nel caso di specie non è stato concesso il beneficio dell’esdebitazione poiché erano stati soddisfatti in misura assai ridotta i soli crediti dei lavoratori, senza che nessun altro creditore fosse stato soddisfatto, e comunque l’entità complessiva della soddisfazione era inferiore al 10%) (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11780.php

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Verona 23 ottobre 2014.pdf131.2 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: