Tribunale di Verona – Esdebitazione: concetto di soddisfazione parziale dei creditori concorsuali.
Tribunale di Verona, 23 ottobre 2014 – Pres. Platania, Rel. Fontana.
Fallimento – Esdebitazione – Pagamento parziale dei debiti – Valutazione del giudice – Soddisfazione dei soli crediti di lavoro – Inammissibilità.
Sebbene ai fini della concessione dell’esdebitazione sia sufficiente il pagamento parziale dei debiti valutati nel loro complesso, e quindi non sia necessario il pagamento parziale di tutti i debiti, tuttavia il giudice deve valutare se la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio. (Nel caso di specie non è stato concesso il beneficio dell’esdebitazione poiché erano stati soddisfatti in misura assai ridotta i soli crediti dei lavoratori, senza che nessun altro creditore fosse stato soddisfatto, e comunque l’entità complessiva della soddisfazione era inferiore al 10%) (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11780.php
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