Tribunale di Milano - Comunicazioni effettuate a mezzo di e-mail non certificata e prova del credito professionale.

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Data di riferimento: 
14/05/2014

 

Tribunale Milano 14 maggio 2014 - Pres. Simonetta Bruno - Est. Francesca Savignano.

 

Fallimento – Accertamento del passivo – Prova del credito professionale – E-mail inviate da posta elettronica non certificata – Valore meramente indiziario.

 

Nell’ipotesi in cui non sia stata fornita idonea prova del conferimento dell’incarico professionale e dello svolgimento della prestazione, in mancanza di qualunque documento sottoscritto dalle parti e munito di data certa, in sede di accertamento del passivo fallimentare, le comunicazioni inviate a mezzo e-mail da indirizzo di posta elettronica semplice, e non certificata, assumono un valore, al più, indiziario (non avendo il dispositivo tramite password per l’accesso alla posta semplice, ovvero non certificata, alcuna caratteristica oggettiva di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, e dunque non offrendo la necessaria garanzia di attendibilità del relativo documento, specie con riferimento alla provenienza) e possono costituire adeguata fonte di convincimento per il giudice solo se concorrono con altri elementi di giudizio e sempre che non vi sia stata contestazione ad opera della parte contro la quale sono state prodotte. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]