Tribunale di S.M. Capua Vetere – Responsabilità della capogruppo per i danni cagionati alle controllate: competenza, prescrizione e onere della prova in capo al curatore.

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Data di riferimento: 
16/07/2014

Tribunale di S.M. Capua Vetere, 16 luglio 2014 – Pres. Scoppa, Est. Pugliese.

 

Art. 2497 c.c. – Responsabilità della capogruppo – Azione proposta dal curatore – Prova dell’insufficienza patrimoniale.

 

Art. 2497 c.c. – Responsabilità della capogruppo – Danni alle società controllate – Natura extracontrattuale – Competenza territoriale – Termine prescrizionale.

 

Art. 2497 c.c. – Responsabilità della capogruppo – Danno alle società controllate quale effetto dell’attività di direzione e coordinamento – Lesione all’integrità del patrimonio sociale – Insufficienza a soddisfare le ragioni creditorie – Decorso del termine prescrizionale.

 

Nell’azione proposta dal curatore (in luogo dei creditori sociali) ex art. 2497 c.c. ciò che è risarcibile non è una lesione al patrimonio sociale della società fallita tout court, bensì soltanto quella lesione al patrimonio della società che ha causato un’insufficienza patrimoniale ostativa al soddisfacimento dei creditori sociali, integralmente ovvero in quella misura minore rispetto all’integrità patrimoniale che sarebbe risultata anteriormente a detta lesione. La curatela è tenuta, pertanto, a dedurre e, soprattutto, a provare che dalle contestate condotte si sarebbe provocata una insufficienza al patrimonio sociale che non ha consentito di soddisfare i creditori ammessi al passivo fallimentare nella misura pari a quella che sarebbe risultata in assenza del prospettato illecito. La perdita di valore del complesso aziendale, il mancato pagamento dei canoni e la loro corresponsione ad un valore inferiore a quello di mercato rappresentano sicuramente dei danni causati al patrimonio sociale, ma di per sé non risultano sufficienti ed idonei a configurare e dimostrare un danno verificatosi ex art. 2497, 4° co. c.c. anche ai creditori sociali. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

 

La fattispecie di cui all’art. 2497, quarto comma, c.c., che disciplina l’azione di responsabilità nei confronti della capogruppo per i danni provocati alle società controllate, nello svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, ha natura extracontrattuale; da ciò discende che: a) ai fini dell’individuazione dell’autorità giudiziaria territorialmente competente, soccorre la norma di cui all’art. 20 c.p.c. che individua, in alternativa al foro generale per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., il forum deliciti nel luogo in cui risulta essersi verificato l’illecito aquiliano dedotto in domanda; b) si applica il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal momento in cui si verificano i presupposti legittimanti l’esercizio dell’azione che e, segnatamente, dal verificarsi dell’evento dannoso tipizzato dalla norma ex art. 2497 c.c. L’inizio del decorso del termine di prescrizione quinquennale dell’azione ex art. 2947 c.c. va fatto risalire al momento in cui si verifica l’insufficienza a soddisfare le ragioni creditorie in conseguenza dell’illecita condotta di direzione e coordinamento della holding, e non al mero verificarsi della lesione all’integrità patrimoniale. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

                                                                

La norma di cui all’art. 2497 c.c., ai fini della sussistenza della responsabilità della capogruppo, prevede la necessità del verificarsi di un danno, quale effetto dell’attività di direzione e di coordinamento svolta dalla holding in violazione dei principi di corretta gestione, che per i creditori sociali va individuato nella “lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società”; segnatamente, atteso che, ex art. 2497, co. 3, c.c., il creditore può agire contro la capogruppo solo se non è stato soddisfatto dalla società diretta e controllata, rilevano solo le lesioni all’integrità patrimoniale da cui derivi una sua insufficienza a soddisfare le ragioni creditorie. Alla luce di tali considerazioni, l’inizio del decorso del termine di prescrizione quinquennale dell’azione ex art. 2947 c.c. va fatto risalire al momento in cui si verifica detta insufficienza in conseguenza dell’illecita condotta di direzione e coordinamento della holding, e non al mero verificarsi della lesione all’integrità patrimoniale. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]