Corte di Cassazione – Concordato preventivo - Redazione della relazione ex art. 161 l.f. e prededucibilità del credito professionale.

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Data di riferimento: 
30/01/2015

Corte di Cassazione 30 gennaio 2015 n. 1765 – pres. Salvatore Di Palma – est. Andrea Scaldaferri

Concordato preventivo – Relazione ex art. 161 l.f. – Credito per la redazione – Prededucibilità – Sussistenza.

I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, rientrano fra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell'art.111 comma 2  l.f.; si è infatti affermato che tale disposizione, nell'indicare come prededucibili i crediti "così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge" detta un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo, in caso di fallimento, l'atto di deducibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali. (Gianfranco Benvenuto – Riproduzione riservata).

Provvedimento segnalato dall’avv. Gianfranco Benvenuto

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: