Tribunale di Pavia – Richiesta di variazione dei termini contrattuali di pagamento e autorizzazione all’acquisto di beni e servizi in sede di concordato.
Tribunale di Pavia, 25 novembre 2014 – Pres. Balba, Rel. Attardo.
Concordato preventivo – Concordato con riserva – Variazione delle condizioni contrattuali di pagamento – Autorizzazione all’acquisto di beni e servizi – Atto di straordinaria amministrazione – Necessità – Urgenza.
Concordato preventivo – Concordato con riserva – Variazione delle condizioni contrattuali di pagamento – Prededucibilità dei crediti dei fornitori – Consegna della merce.
L’autorizzazione all’acquisto di beni e servizi verso i fornitori che hanno chiesto una variazione delle condizioni contrattuali concernenti i termini di pagamento applicati precedentemente alla data di presentazione del ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. ha natura di atto di straordinaria amministrazione, in considerazione del volume delle forniture e dell’incidenza sul patrimonio del debitore. La richiesta autorizzazione ha altresì carattere di necessità, qualora relativa a forniture necessarie per l’attività tipica e indilazionabile propria della società in concordato, e di urgenza qualora dall’istanza, oltre che dalla documentazione allegata, risulti che le variazioni contrattuali indicate assicurerebbero l’approvvigionamenti di scorte di beni quasi esauriti. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)
Le modifiche contrattuali che il Giudice può autorizzare possono prevedere al più il pagamento alla consegna della merce, per opportuna prudenza nella gestione delle operazioni commerciali, anche in considerazione della natura prededucibile del credito maturato dai fornitori. Non può pertanto essere autorizzata una modifica delle disposizioni contrattuali che introduca la modalità di pagamento delle forniture "all'ordine". (Laura Trovò – Riproduzione riservata)
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