Tribunale di Piacenza - Soggetti legittimati ad avviare la procedura per la conversione della amministazione straordinaria in fallimento e applicabilità dell'art. 70 del D.L.vo 270/99.
Tribunale di Piacenza 25 settembre 2014 – Pres. Est. Marchetti
Amministrazione strordinaria – Iniziativa per la conversione in fallimento – Limite della legittimazione.
Amministrazione straordinaria - Mancata esecuzione della procedura – Conversione in fallimento da parte del Tribunale - Non applicabilità in modo rigido dell'art. 70 del D.L.vo 270/99.
Dal disposto dell'art. 69 del D. L.vo 270/99 si evince che l'iniziativa per la conversione dell'ammistrazione straordinaria in fallimento è riservata esclusivamente al Commissario (a seguito della necessaria preventiva informazione del Ministero dello Sviluppo Economico) o, d'ufficio, al Tribunale e che, pertanto, deve escludersi la possibilità della presentazione dell'istanza da parte di altri soggetti, in particolare da parte dei creditori e dei membri del comitato di sorveglianza dell'impresa interessata alla procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La norma dell'art.70 del D. L.vo 270/99, che, al punto a), stabilisce che il Tribunale, anche d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministazione straordinaria in fallimento nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione del complesso aziendale, il trasferimento non sia ancora avvenuto alla scadenza del programma, non può essere interpretata rigidamente in quanto, in presenza, come nello specifico, di un'offerta e, a maggior ragione, della concessa autorizzazione ministeriale, aventi rilievo giuridico vincolante, si deve, comunque, ritenere raggiunto l'obiettivo programmatico, onde i successivi ulteriori adempimenti risulteranno finalizzati solo a perfezionare la procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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