Tribunale di Milano – Sospensione feriale del termine per la domanda di ammissione al passivo relativa a crediti di lavoro.
Tribunale di Milano, 24 maggio 2014 – Pres. Lamanna, Rel. Simonetti.
Fallimento – Accertamento dello stato passivo – Domanda di ammissione al passivo – Art. 93, comma 1, L.F. – Crediti di lavoro – Sospensione feriale del termine – Necessità.
Il termine di cui all’art. 93, comma 1, L.F. per l’ammissione al passivo di un credito si sospende nel periodo feriale, anche per le domande aventi ad oggetto crediti di lavoro, in ragione del carattere tassativo dell’elencazione delle cause per le quali non vale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disposta dall’art. 1, legge 742/1969, posto che nella materia fallimentare l’esclusione della sospensione riguarda solo le cause relative alla dichiarazione di fallimento e alla revoca dei fallimenti, come stabilito dall’art. 92, R.D. 12/1941, cui fa richiamo la legge 742/1969. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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