Cassazione Civile – Istruttoria prefallimentare: l’avvio della procedura e l’onere del debitore di seguirne lo sviluppo - Ricavi lordi: identificazione.

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Data di riferimento: 
16/10/2014

Cassazione Civile, Sez. VI, ord. n. 21939, 16 ottobre 2014, Pres. Di Palma, Rel. Ragonesi.

 Istruttoria prefallimentare – Procedimento camerale – Avvio della procedura – Informazione al debitore – Onere di seguire lo sviluppo della procedura.

 Imprenditore fallibile – Requisiti dimensionali - Parametri soggettivi di tipo quantitativo.

 Requisiti dimensionali – Ricavi lordi – Ricavi in senso tecnico – Art. 2425, lett. a, cod. civ. - Schema obbligatorio.

Nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, una volta che il debitore sia stato informato dell’avvio della procedura nei suoi confronti e sia stato posto in condizione di svolgere le sue difese, è suo onere quello di seguire lo sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine sia alle eventuali informazioni richieste d’ufficio dal tribunale, sia alle eventuali ulteriori pretese creditorie. Infatti, è sufficiente, ai fini della tutela del diritto di difesa, che il debitore sia già stato posto nella condizione di chiarire tempestivamente al giudice ogni elemento utile per valutare la sua situazione, restando a suo carico l’onere di seguire gli sviluppi del procedimento. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Il regime concorsuale riformato ha tratteggiato la figura dell’imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all’organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull’altrui lavoro. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

In tema di requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilità di cui all’art. 1, secondo comma, lett. b, l. fall., per l’individuazione dei ricavi lordi, che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n.1 (“ricevi delle vendite e delle prestazioni”) e n. 5 (altri ricavi e proventi”) dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall’art. 2425, lett. a, cod. civ. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: