Tribunale di Milano – Prededucibilità nel successivo fallimento dei crediti sorti in occasione o in funzione della revocata procedura di concordato preventivo.
Tribunale di Milano 03 aprile 2014 – Pres. Macchi – Est. D'Aquino
Concordato preventivo – Revoca – Successivo fallimento – Prededucibilità dei crediti estranei al concordato - Necessità di un ulteriore accertamento.
Concordato preventivo – Successivo fallimento - Crediti sorti “in occasione” della precedente procedura – Criterio non sufficiente ai fini della prededucibilità – Riferibilità agli organi della procedura o funzionalità alle esigenze della stessa – Requisiti integrativi necessari – Criterio della rispondenza di scopo.
Concordato con continuità aziendale – Spese per forniture e spese gestorie – Prededuzione nel successivo fallimento – Necessità di una valutazione ex ante di utilità per i creditori.
L’estraneità di alcuni crediti rispetto al concordato preventivo revocato non comporta di per sé la prededucibilità del credito nel successivo fallimento, essendo differenti gli effetti della prededuzione nel fallimento rispetto all’estraneità dal concordato. Difatti nel fallimento i crediti prededucibili devono essere pagati oltre che integralmente, anche prima di tutti gli altri. Diversamente nel concordato preventivo il pagamento dei crediti “estranei” al concordato (ovvero “prededucibili” o “anteclasse”), anche ove questa prededucibilità sia espressamente prevista (artt. 182-quater e 182-quinquies, l.f.), segue le regole negoziali che le parti si sono date e possono persino seguire cronologicamente, se così è stato negoziato, il pagamento dei crediti concordatari. Pertanto, il riconoscimento della prededucibilità di tali crediti nel successivo fallimento richiede un accertamento ulteriore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il sorgere del credito durante (“in occasione”) la procedura concordataria cui abbia fatto seguito il fallimento, ovvero la verifica di funzionalità di quel credito endoconcordatario (“in funzione”) è una verifica ulteriore e aggiuntiva che va espletata al fine di attribuire a quel credito il rango della prededucibilità nel fallimento, non anche la mera non soggezione all’obbligatorietà nel concordato, di cui eventualmente quel credito godeva nel concordato poi revocato. Se il credito sorge da attività negoziale riferibile all’imprenditore, il criterio che fa riferimento all'elemento cronologico ("in occasione") deve essere integrato, per avere un senso compiuto, con un implicito elemento soggettivo e cioè quello della riferibilità del credito alla attività degli organi della procedura; in difetto di una tale integrazione il criterio in questione sarebbe palesemente irragionevole in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali alle esigenze della stessa. Nel caso, pertanto, in cui un credito sorga per effetto dell’iniziativa del debitore e senza il concorso degli organi della procedura, deve valutarsi la funzionalità dell’atto negoziale alle esigenze della procedura concordataria, valutazione consistente nell’accertare che vi sia stata utilità per la massa dei creditori, tale da potersi ritenere che una certa spesa risponda – al pari che per le spese degli organi della procedura (commissario giudiziale, liquidatore e ausiliari) - agli scopi della procedura medesima. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
E’necessario, laddove nel successivo fallimento la prededucibilità venga invocata in relazione ad una spesa sostenuta dall’impresa in concordato con continuità aziendale, verificare che quella spesa abbia aggiunto nel “caso concreto” utilità ai creditori, effettuandosi un giudizio ex ante di utilità di quella spesa per la massa dei creditori in relazione a quella specifica proposta concordataria. Se bastasse al fini del riconoscimento della prededuzione il fatto che il concordato contempli la continuità aziendale e che la fornitura in oggetto rientri tra le forniture che l’impresa abitualmente effettuava nell’ambito della sua gestione caratteristica, la spesa sarebbe sempre prededucibile nel successivo fallimento, indipendentemente dalla valutazione che quell’atto avrebbe potuto ricevere dagli organi della procedura nel concordato, ma soprattutto a prescindere dall’utilità che l’atto avrebbe potuto arrecare ai creditori concorsuali. L’effetto di tale interpretazione sarebbe disastroso, in quanto, in nome di un presunto favor per la procedura concordataria, il concordato con continuità aziendale (o risanatorio) giungerebbe ad aggravare a dismisura di oneri prededucibili il successivo fallimento, non solo indipendentemente da qualsiasi vaglio giudiziale sulla funzionalità e utilità della spesa gestoria, ma persino in contrasto con quella stessa giurisprudenza di legittimità che, invece, richiede un costante vaglio dell’utilità della spesa in oggetto per la massa dei creditori, anche avuto riguardo all’andamento e alle sorti stesse della procedura concordataria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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