Tribunale di Cassino – Crediti prededucibili non contestati e pagamento al di fuori del riparto.

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Data di riferimento: 
07/08/2014

Tribunale di Cassino, 7 agosto 2014 – Est. Petteruti.

 

Fallimento – Crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento – Crediti prededucibili sorti prima del fallimento – Modalità di pagamento – Art. 111 bis, comma 3, L.F. – Applicazione ai soli crediti sorti nel corso del fallimento – Eccezione.

 

L’art. 111 bis, comma 3, L.F., statuendo che i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento, se certi, liquidi, esigibili e non contestati, possono essere soddisfatti al di fuori del riparto, pare affermare, in linea di massima, il correlato principio secondo cui in tutte le altre ipotesi, e quindi anche nel caso in cui i crediti prededucibili siano sorti prima del fallimento e ammessi come tali in sede di verifica dello stato passivo, il riparto è sempre necessario. Tuttavia, il medesimo art. 111 bis, comma 3, L.F. può essere analogicamente applicato, con le dovute cautele, anche con riferimento a una specifica ipotesi di credito prededucibile sorto in epoca precedente al fallimento, e cioè qualora vi sia un solo credito in prededuzione ammesso al passivo che non sia stato contestato in sede di verifica dei crediti dal curatore e non vi siano crediti in prededuzione sorti nel corso della procedura. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: