Tribunale di Reggio Emilia – Effetti della risoluzione del concordato preventivo in caso di attribuzione ai creditori di partecipazioni societarie.

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Data di riferimento: 
16/04/2014

 

Tribunale di Reggio Emilia, Sez. fallimentare, 16 aprile 2014 – Dr.ssa. Rosaria Savastano Presidente, Dott. Giovanni Fanticini Estensore.

 

-Concordato preventivo- Risoluzione- Attribuzione di partecipazioni societarie- Prestazione in luogo dell’adempimento- Ammissione al passivo del creditore chirografario per la parte del credito non convertita in capitale.

 

La conversione da parte della società in concordato di una parte del proprio credito chirografario in capitale di rischio, trattandosi di “prestazione in luogo dell’adempimento” ex art 1197 cc. , costituisce pieno adempimento  ed integrale soddisfazione dei creditori inclusi nella classe per la quale si prevede tale metodo solutorio; il relativo effetto è quello di estinguere, con efficacia satisfattiva, l’originaria obbligazione concorsuale così come ristrutturata, e ciò anche in ipotesi di risoluzione della proposta di concordato approvata, omologata e poi risolta. Conseguentemente tali creditori non potrebbero pretendere di essere ammessi al sopravvenuto fallimento per l’intero ammontare del loro credito originario ma solo per la parte non convertita in capitale di rischio (Giulia Del Fabbro -  Riproduzione riservata.)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]