Corte di Cassazione – Proposta di concordato preventivo: i poteri di valutazione del Tribunale e dei creditori. Omessa notifica della sentenza di fallimento: conseguenze.
Reclamo ex art. 18 l.f.
Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 22083, 26 settembre 2013, Pres. Carnevale, Rel. De Chiara.
Proposta di concordato – Valutazione - Poteri d’ufficio del Tribunale – Poteri dei creditori – Dissidio sulla fattibilità – Opposizione all’omologazione – Valutazione di merito del Tribunale.
Valutazione di convenienza – Valutazione di fattibilità - Differenza.
Omissione della notifica della sentenza di fallimento al debitore – Validità della sentenza – Art. 18 l. fall. – Mancata decorrenza del termine per il reclamo.
Proposta di concordato – Decreto di inammissibilià – Sentenza di fallimento – Modalità dell'impugnazione della mancata omologazione.
Il Tribunale è privo del potere di valutare d'ufficio il merito della proposta, in quanto tale potere appartiene solo ai creditori così che solo in caso di dissidio tra i medesimi in ordine alla fattibilità, denunciabile attraverso l'opposizione all'omologazione, il Tribunale, preposto per sua natura alla soluzione dei conflitti, può intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale è quello di omologazione, in cui le parti contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
La valutazione di convenienza, in quanto piena e completa valutazione di merito, è cosa diversa dalla valutazione di fattibilità, che si sostanzia, più specificamente, nella prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
L'omissione della notifica della sentenza di fallimento al debitore non comporta la nullità della sentenza stessa, ma solo la mancata decorrenza del termine di trenta giorni per proporre il reclamo ai sensi dell’art. 18, l. fall. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Laddove la sentenza di fallimento consegua al decreto di inammissibiltà della proposta di concordato, è necessario, ai fini dell'interesse ad impugnare tale diniego, che sia impugnata anche la sentenza di fallimento, in quanto la procedura di concordato non risulterebbe ripristinabile in presenza di una successiva decisione non più contestabile. In tal caso è, però, sufficiente che le censure vengano formulate anche solo nei confronti della mancata omologazione (non è in particolare necessario contestare l'insussistenza dello stato di insolvenza). (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
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Corte di Cassazione 26 sett 2013 n.22083.pdf | 279 KB |