Corte di Cassazione – Concordato preventivo e soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati per IVA e ritenute alla fonte: il controllo di legittimità del Giudice.
Reclamo ex art. 18
Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 9541, 30 aprile 2014, Pres. Rordorf, Rel. Di Virgilio.
Concordato preventivo – Controllo di legittimità – Relazione del professionista – Fattibilità giuridica della proposta – Causa concreta dell’accordo – Superamento dello stato di crisi – Soddisfacimento dei creditori.
Piano di concordato preventivo - Valutazione di mera legittimità – Soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati – Crediti per IVA e ritenute alla fonte – Violazione di norme imperative – Divieto del pagamento parziale – Alterazione delle cause legittime di prelazione.
Art. 182 ter, comma 1, l. fall. - Falcidia concordataria sul capitale dell’IVA – Natura eccezionale – Inderogabilità – Applicabilità a ogni forma di concordato.
Il controllo di legittimità da parte del giudice, che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato, non è limitato alla completezza, alla congruità logica ed alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Il Giudice non esprime in alcun modo un giudizio sulla fattibilità economica del piano o della proposta, ma conduce una valutazione di mera legittimità, quando riscontra nella previsione del soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati e, fra questi, quello per IVA e ritenute alla fonte, la violazione di norme imperative di legge, ovvero del divieto del pagamento parziale dei crediti privilegiati per IVA e per ritenute alla fonte di cui all’art. 182 ter l. fall., e dell’alterazione delle cause legittime di prelazione di cui all’art. 160, comma 2, l. fall. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
L’intangibilità dei crediti per IVA e delle ritenute alla fonte sussiste anche per le procedure cui non sia applicabile ratione temporis l’art. 32, D.L. n. 185/2008, conv. nella L. n. 2/2009, che ha modificato l’art. 182 ter, comma 1, l. fall., in quanto la disposizione, che esclude la falcidia concordataria sul capitale dell'IVA, ha natura eccezionale e attribuisce al credito un trattamento peculiare ed inderogabile; ne consegue che la sua portata sostanziale si applica ad ogni forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all'istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito IVA. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
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