Tribunale di Firenze – Per essere ammissibile, la proposta di concordato preventivo deve prevedere il pagamento integrale del debito IVA.

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Data di riferimento: 
10/06/2014

Tribunale di Firenze, sez. III, 10 giugno 2014, n. 28 – Pres. Mariani.

Concordato preventivo – Proposta – Pagamento percentuale del debito IVA – Non ammissibile.

 

La proposta di concordato preventivo non è ammissibile, qualora essa preveda il pagamento nella misura del 25% del debito IVA, privilegiato ex art. 2752 c.c.: infatti, per il credito erariale derivante da omessa soddisfazione dell’imposta sul valore aggiunto non è possibile un pagamento in percentuale, ma deve essere previsto il pagamento per l’intero. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]