Corte di Cassazione – Concordato preventivo e presupposti per la revoca dell'ammissione ex art. 173 l.f..

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Data di riferimento: 
02/02/2014

Corte di Cassazione, 2 febbraio 2014 (dep. 26 giugno 2014), n. 14552. Presidente: RORDORF. Relatore: BERNABAI.

Concordato preventivo - art. 173 l.f. - Presupposti per l'applicazione - Voto dei creditori.

 L’accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di occultamento o di dissimulazione dell’attivo, della dolosa omissione della denuncia o di uno o più crediti, dell’esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell’ammissione al concordato, a norma dell’art. 173 della legge fallimentare, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e quindi anche nell’ipotesi in cui i creditori medesimi siano stati resi edotti di quell’accertamento. (Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.fallimentiesocieta.it - Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]