Corte di Cassazione – Riconducibilità della fase esecutiva del concordato con cessione dei beni nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata in senso lato.

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Data di riferimento: 
14/03/2011

Reclamo ex artt. 164 e 26 l.f.

Cassazione civile, Sezione prima, 14 marzo 2011 n. 5993 – Pres.  Fioretti – Est. Di Virgilio.

Concordato preventivo – Attuazione del decreto di omologa - Provvedimenti del giudice delegato - Decreti del tribunale a seguito di reclamo – Atti di giurisdizione esecutiva – Ricorribilità in cassazione

Concordato per cessione dei beni – Nomina di un commissario liquidatore - Fase esecutiva del concordato per cessione dei beni – Controllo giurisdizionale di legittimità.

I provvedimenti emessi dal giudice delegato in attuazione delle disposizioni del decreto di omologazione del concordato preventivo in tema di vendita dei beni ai creditori, come pure  i successivi decreti emessi dal tribunale a seguito di eventuale  reclamo, rientrano nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva e sono pertanto ricorribili in cassazione, in analogia a quanto previsto dagli artt. 617 e 618 c.p.c. con riferimento ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione non altrimenti impugnabili.(Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

In particolare quando si sia proceduto alla nomina di un commissario liquidatore, con compiti per molti aspetti simili a quelli del curatore fallimentare, anche la fase esecutiva del concordato per cessione dei beni,  ex art. 182 L.F., è riconducibile, al pari della procedura fallimentare, nell'ambito dei procedimenti in senso lato di esecuzione forzata e può essere, come accade nella liquidazione fallimentare o nell'esecuzione individuale, soggetta, seppur secondo parametri parzialmente diversi, al controllo giurisdizionale di legittimità qualora esso sia sollecitato dal debitore o dai creditori o da altri soggetti coinvolti nella procedura. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]