Cassazione civile – Ammissione al concordato preventivo: revoca ex art. 173 l.f. e giudizio di omologa.
Reclamo ex art. 18 l.f.
Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 10778, 16 maggio 2014, Pres. Rordorf, Rel. Di Virgilio.
Art. 173 l. fall. – Revoca dell’ammissione al concordato – Condizioni di ammissibilità della procedura – Scrutinio nella fase iniziale - Necessaria persistenza sino all’omologa.
Concordato preventivo - Controllo di legittimità – Parametro uniforme – Diverse fasi della procedura.
Domanda di concordato – Omessa indicazione di crediti – Credito di ingente entità – Elenco delle passività – Art. 173 l. fall. - Elemento soggettivo.
Il fatto che la procedura per la revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 l. fall. non sia stata avviata fin da subito dal Tribunale non comporta che in sede di giudizio di omologazione non si possa procedere alla valutazione dei fatti legittimanti la revoca. Infatti, il controllo di regolarità della procedura, proprio della funzione dell’omologa di imprimere giuridica efficacia al consenso espresso sulla proposta, comporta necessariamente la verifica della persistenza sino al momento dell'omologa, delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura, seppure già scrutinate nella fase iniziale, nonché, nello specifico, dell’assenza di atti o fatti di frode che potrebbero dare impulso al procedimento di revoca ex art. 173 l. fall. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Il controllo di legittimità spettante al giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca e omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
L’omessa indicazione di un credito di ingente entità nell’elenco delle passività allegato alla domanda di concordato rientra nell’ipotesi dell’omessa denuncia di crediti, fattispecie specificamente individuata nell’art. 173 l. fall. Infatti, l’elemento soggettivo si concretizza in tal caso nella mera consapevolezza di avere taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell’informazione dei creditori. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Corte di Cassazione 16 maggio 2014 n. 10778.pdf | 153.1 KB |