Tribunale di Firenze – Concordato preventivo - Procedimento di revoca ex art. 173 l.f. pagamenti di crediti anteriori al concordato ed atti reintegrativi del debitore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/11/2013

Tribunale di Firenze, III Sez. Civ., 14 nov. 2013, Pres. Cappelli, Rel. Mariani.

Concordato preventivo – Art. 182 quinquies l. fall. – Norma eccezionale – Pagamento dei crediti anteriori - Ammissione solo in caso di continuità aziendale – Attestazione del professionista – Autorizzazione del tribunale.

Revoca dell’ammissione al concordato preventivo – Art. 173 l. fall. – Non luogo a provvedere -  Atti volti a reintegrare il patrimonio sociale - Superamento della lesione dei creditori.

La natura del concordato preventivo postula la par condicio creditorum cui si ricollega il beneficio esdebitatorio e rende, pertanto, la norma di cui all’art. 182 quinquies l. fall. norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica. Pertanto, i pagamenti dei crediti anteriori al concordato di cui all’articolo predetto sono ammessi solo in caso di continuità aziendale, con attestazione del professionista sulla loro essenzialità e con autorizzazione del Tribunale. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Viene meno il presupposto per procedere alla revoca dell’ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 173 l. fall. nel caso in cui il debitore abbia posto in essere  atti volti al superamento  della lesione subita dai creditori, avendo messo a disposizione del concordato preventivo beni immobili di pertinenza di terzi che paiono sufficienti a reintegrare il patrimonio sociale. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Firenze 14 novembre 2013.pdf160.87 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]