Tribunale di Napoli - Decadenza dall'azione revocatoria ex art. 69 bis L.F. e computo dei termini.
Tribunale di Napoli 27 marzo 2014 – Est. Napolitano
Fallimento - Azioni revocatorie – Decadenze ex art .69 bis L.F. – Scopo – Termine triennale e termine quinquennale – Decorrenza.
Fallimento - Azioni revocatorie – Decadenza ex art. 69 bis L.F. – Atti interruttivi.
I termini, triennale dalla dichiarazione di fallimento e quinquennale dal compimento dell'atto, previsti dall'art. 69 bis, primo comma, per promuovere le azioni revocatorie, hanno lo scopo di soddisfare l'interesse a che certi atti non rimangano "instabili" per un periodo rilevante di tempo.Il curatore decade dall'azione revocatoria, sia essa fallimentare ex artt. 67, 69 o ordinaria nel fallimento, ex art. 66 l.f. se essa non sia esercitata entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento, salvi gli effetti di improponibilità dell’azione revocatoria fallimentare ex artt. 69 e 69 bis secondo comma l.f.o di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria nel fallimento ex art. 66 l.f. verificatasi per il precedente avvenuto decorso di cinque anni dalla data dell'atto da revocare. (Pierluigi.Ferrini) (Riproduzione riservata)
L'atto necessario e sufficiente per interrompere la decadenza dall'azione revocatoria ex art. 69 bis L.F. può essere individuato nel compimento da parte dell'attore, entro il termine previsto per l'esercizio dell'azione, di tutto quanto è in suo potere e ricade sotto la sua responsabilità per iniziare il giudizio. Nel processo che inizia con la notificazione della citazione a udienza fissa, l'attore fa tutto quanto deve fare consegnando l'atto all'ufficiale giudiziario, così come nel processo di cognizione sommario depositando il ricorso in cancelleria. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)
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