Cassazione civile – I crediti funzionali alla procedura di concordato preventivo sono prededucibili anche se sorti anteriormente alla stessa.
Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 5098, 5 marzo 2014, Pres. Rordorf, Rel. Scaldaferri.
Consecuzione di procedure - Art. 111, comma 2, l.fall. – Prededucibilità dei crediti sorti anteriormente alla procedura – Criterio dell’occasionalità – Criterio della funzionalità – Autonomia –
In caso di consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento, il disposto della l.fall., art. 111, comma 2, come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, consente di riconoscere, con le modalità previste dall’art. 111 bis l.fall., la prededuzione non soltanto ai crediti sorti in occasione, cioè durante il corso, delle procedure stesse, bensì anche a quelli sorti anteriormente, ma funzionali alla procedura. Infatti, i due criteri di cui all’art. 111, comma 2, cit., quello cronologico (“in occasione”) e quello teleologico (“in funzione”) risultano chiaramente considerati dalla norma come autonomi ed alternativi. Di conseguenza può riconoscersi la prededucibilità anche ai crediti sorti anteriormente all’inizio della procedura di concordato preventivo – quindi non occasionati dallo svolgimento della procedura stessa - ove sia applicabile il secondo criterio, quello cioè della funzionalità, di tali crediti rispetto alla procedura concorsuale. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata) (In particolare sono prededucibili i crediti relativi ad attività professionali svolte per l'ammissione alla precedente procedura minore, qualora ad esse funzionali. Si veda purtuttavia, in questo sito, il D.L. 23.12.2013 n. 145 inerente i presupposti per la prededucibilità dei crediti nel concordato con riserva).
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Cass. 5.03.2014 n. 5098.pdf | 196.7 KB |