Cassazione civile – Fallimento del contribuente: l’ammissione al passivo dei crediti tributari è consentita anche senza previa notifica del ruolo al curatore.

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Data di riferimento: 
17/03/2014

Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 6126, 17 marzo 2014, Pres. Carnevale, Rel. De Chiara.

Ammissione al passivo fallimentare – Credito tributario iscritto a ruolo – Previa notifica al curatore – Non necessaria – Ammissione con riserva.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che ha riformulato il dettato degli artt. 87 e 88 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare di un credito tributario iscritto a ruolo non è necessaria la previa notifica del ruolo stesso – ossia della cartella di pagamento, che ne è un estratto – al curatore del fallimento: l’ammissione del credito, infatti, è da disporsi con riserva (da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88 cit., allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario) in presenza di contestazioni da parte del curatore. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]