Tribunale di Milano – Accertamento dello stato passivo: omesso deposito delle osservazioni al progetto di stato passivo ed ammissibilità del ricorso.
Tribunale di Milano, decr., 2 agosto 2013, Pres. Bruno, Rel. Fontana.
Progetto di stato passivo – Art. 95 l.fall. – Omesso deposito di osservazioni – Non inammissibilità dell’opposizione – Ipotetico vaglio di costituzionalità – Diritto di difesa – Ammessa produzione di nuovi documenti.
Domanda di ammissione al passivo – Documenti depositati e allegati al ricorso per decreto ingiuntivo – Data certa – Art. 2704 c.c. – Opponibilità al fallimento.
L’omesso deposito delle osservazioni al progetto di stato passivo ex art. 95 l.fall. non è causa di inammissibilità dell’opposizione, in quanto una previsione di questo tenore difficilmente supererebbe il vaglio di costituzionalità sotto il profilo del diritto di difesa, dovendosi considerare l’estrema ristrettezza del tempo tra il deposito del progetto e il termine per la formulazione delle osservazioni e la non necessità della difesa tecnica nella fase di verifica dei crediti avanti al giudice delegato. Inoltre, lo stesso orientamento della giurisprudenza, in tema di preclusioni nell’ambito del giudizio di accertamento, ammette la produzione di nuovi documenti in sede di opposizione allo stato passivo. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Sono muniti di data certa ex art. 2704 c.c. e sono di conseguenza opponibili al fallimento i documenti posti a fondamento della domanda di ammissione al passivo che siano stati depositati in cancelleria e allegati al ricorso per decreto ingiuntivo prima della dichiarazione di fallimento. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
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