Tribunale di Rimini – Concordato preventivo e regime dei crediti in caso di plurime di proposte. Responsabilità ex art. 2497 c.c. e formazione delle classi.

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Data di riferimento: 
26/11/2013

Tribunale di Rimini 26 novembre 2013 - Pres. Rossella Talia - Est. Maria Antonietta Ricci.

Concordato preventivo - Presentazione di una seconda proposta – Previsione della prededuzione per i crediti sorti nella vigenza della prima domanda -  Necessità.

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Crediti generati dalla responsabilità di cui all'articolo 2497 c.c. - Responsabilità sussidiaria - Formazione di apposita classe - Necessità. 

Qualora dopo una prima proposta di concordato preventivo con esito negativo, ne segua una seconda che non preveda il beneficio della prededuzione in favore dei crediti sorti nella vigenza del primo concordato il concordato è inammissibile. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

I crediti inerenti la responsabilità di cui all’art. 2497 c.c.devono essere collocati, nel concordato della società preposta, in apposita classe essendo detta responsabilità subordinata all’incapienza del patrimonio della società sottoposta.(Francesco Gabassi – riproduzione riservata)

 Articolo 2497 c.c. 

 Responsabilità  

 [I]. Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette

 [II]. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

 [III]. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

 [IV]. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: