Trib. Piacenza-Concordato preventivo-Atti di frode ex art.173 L.F. - Rilevanza ai fini dell'interruzione della procedura

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Data di riferimento: 
04/11/2008

Tribunale di Piacenza 4 dicembre 2008 - Pres. Tucci - Est. Bersani.

Concordato preventivo - Atti di frode di cui all'art. 173 legge fall. - Rilevanza ai fini dell'interruzione della procedura di concordato - Idoneità a trarre in inganno i creditori - Necessità.

Gli atti di frode che, ai sensi dell'art. 173 legge fall., possono portare alla interruzione della procedura di concordato preventivo sono solo quelli idonei a trarre in inganno i creditori e ad influenzare la manifestazione del voto. (In considerazione di questo principio, il Tribunale ha ritenuto che non comportassero l'arresto della procedura atti di frode commessi prima dell'apertura del procedimento di concordato dei quali i creditori erano stati compiutamente informati tramite la relazione del commissario giudiziale). (fb)

Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]