Corte di Cassazione - Liquidazione coatta amministrativa e prosecuzione del giudizio promosso in data anteriore alla apertura della procedura, distinzione tra domanda principale e riconvenzionale.
Cassazione civile, sez. I 17 maggio 2013, n. 12062 - Pres. Salmè - Est. Ragonesi.
Liquidazione coatta amministrativa - Provvedimento - In genere - Accertamento negativo di debito promosso da debitore "in bonis" - Successiva sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa - Prosecuzione del giudizio da parte del commissario liquidatore - Domanda riconvenzionale dell'asserito creditore di pagamento di quel credito - Inammissibilità o improcedibilità in sede ordinaria - Fondamento - Domanda proseguita dal commissario liquidatore - Permanenza presso il giudice adito.
Nell'ipotesi di domanda di accertamento negativo di debito proposta dal debitore "in bonis" e proseguita, successivamente alla sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, dal commissario liquidatore, nonché di contrapposta domanda riconvenzionale formulata dal convenuto asserito creditore per il pagamento del corrispondente credito, quest'ultima, in quanto assoggettata alle forme dell'accertamento del passivo sancite, dall'art. 209 legge fall. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile), deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, mentre quella proseguita dal commissario liquidatore resta davanti al Tribunale che pronuncerà al riguardo nelle forme del rito ordinario. (massima ufficiale)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)
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Cassazione civile sez. I 17 maggio 2013 n. 12062.pdf | 660.81 KB |