Corte di Cassazione - Revocatoria dei pagamenti della fornitura di carburante effettuati dal gestore a favore del concessionario.

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Data di riferimento: 
05/04/2013

Cassazione civile, sez. I 05 aprile 2013, n. 8418 - Pres. Plenteda - Est. Magda Cristiano.

Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Concessione di forniture di carburante - Gestore - Obbligo del concessionario - Insussistenza - Fondamento - Pagamenti del gestore - Revocabilità.

Non si sottraggono alla revocatoria fallimentare i pagamenti effettuati quale corrispettivo per la fornitura di carburante in favore del concessionario del relativo impianto di distribuzione dal soggetto cui sia stata affidata la gestione dello stesso, non essendo la figura del primo assimilabile a quella del cosiddetto legal-monopolista in ordine all'obbligo contrattuale alla base di tale fornitura. (massima ufficiale)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]