Corte di Cassazione - Fallimento di società di persone e legittimazione del curatore alla revocatoria di atti del socio.
Cassazione civile, sez. I 25 gennaio 2013, n. 1778 - Pres. Plenteda - Est. Di Palma.
Fallimento - Società e consorzi - Società con soci a responsabilità illimitata - Fallimento dei soci - Distinzione tra i due fallimenti - Funzione - Limiti - Azioni revocatorie contro atti del socio - Curatela del fallimento sociale - Legittimazione attiva - Sussistenza - Fondamento.
In ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili (ai sensi dell'art. 147 legge fall.), il curatore del fallimento sociale è legittimato ad agire in revocatoria contro atti del socio, in quanto la distinzione tra i due fallimenti è unicamente finalizzata a limitare il concorso dei creditori particolari del socio al solo fallimento del proprio debitore, senza alcuna possibilità di partecipazione al fallimento sociale, mentre il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche in quello del socio, che ha natura derivativa e prescinde dall'insolvenza di questi, sicché, tra l'altro, l'accrescimento del patrimonio del socio, in conseguenza dell'accoglimento di azioni revocatorie, produce risultati positivi agli effetti del soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società. (massima ufficiale)
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Cassazione civile, sez. I 25 gennaio 2013, n. 1778.pdf | 649.62 KB |