Corte di Cassazione - Istanza di concordato preventivo in pendenza della procedura prefallimentare e controllo del Tribunale.

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Data di riferimento: 
27/05/2013

Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083 - Pres. Rordorf, Rel. Di Amato.

Concordato preventivo - Art. 162 LF novellato - Istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare - Audizione del debitore.

Concordato preventivo - Art. 162 LF - Successione delle operazioni - Preliminare verifica dei presupposti di ammissibilità - Successiva audizione del debitore e decisione - Mera facoltà del tribunale di comunicare al debitore le insufficienze del piano.

Concordato preventivo - Controllo del tribunale sulla proposta concordataria - Idoneità della documentazione - Fattibilità giuridica - Effettiva idoneità al soddisfacimento - Estraneità del giudice alla valutazione sulla convenienza economica.

Anche a seguito della modifica dell'art. 162 LF deve essere confermato il principio affermato in relazione alla sua originaria formulazione secondo cui il debitore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico non deve essere sentito in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia stata già disposta l'audizione prima della dichiarazione di fallimento, ed abbia avuto la possibilità di svolgere tutte le difese nel corso della procedura, con la precisazione che l'audizione del debitore è necessaria per la proposta di concordato e non più soltanto con riferimento ad eventuali precedenti istanze di fallimento. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

L'art. 162, comma 2, LF, nel testo dettato dal d.lgs. 169/2007, deve essere interpretato nel senso che, nella successione delle operazioni per l'ammissibilità della proposta di concordato, la verifica dei presupposti precede l'audizione del debitore e la decisione. Tale successione delle operazioni, tuttavia, non è funzionale a una preventiva comunicazione al debitore delle eventuali ragioni di inammissibilità, come sembra dimostrare il fatto che lo stesso art. 162, comma 1, LF, non prevede l'obbligo del tribunale di indicare al debitore eventuali insufficienze del piano e della produzione documentale, ma affida alla discrezionalità dello stesso tribunale la valutazione di tale opportunità. La prevista successione si spiega allora con il fatto che il legislatore ha tenuto presente un autonomo procedimento nel quale la presentazione della proposta di concordato non si inserisce in un precedente procedimento prefallimentare e, quindi, l'esame della proposta depositata in tribunale, senza previe pendenze, precede l'audizione del debitore e la decisione. Pertanto, la successione delle operazioni descritta nell'art. 162 LF non è vincolante quando la proposta di concordato preventivo si inserisce, invece, nell'ambito di un procedimento prefallimentare; ne consegue che, ai fini del rispetto dell'obbligo di audizione del debitore, è sufficiente che lo stesso sia stato sentito in relazione alla sua proposta di concordato preventivo e abbia avuto modo di illustrarla e di svolgere le proprie difese, mentre non è necessario che al debitore siano contestate le eventuali ragioni di inammissibilità. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Il controllo del tribunale sulla proposta concordataria va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta per la sua completezza e regolarità a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia infine valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientra dunque certamente, nell'ambito del detto controllo, una delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, così come analogamente deve dirsi per quanto concerne la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate ovvero l'impossibilità giuridica di dare esecuzione (sia pure parziale) alla proposta di concordato, ovvero la rilevazione del dato, se emergente prima facie, da cui poter desumere l'inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti. Il giudice può, dunque, dichiarare inammissibile la proposta ove le poste attive e passive non trovino corrispondenza nella documentazione allegata, poiché tale giudizio investe la chiarezza e completezza dell'attestazione del professionista sulla base di quanto emerge ictu oculi dal raffronto tra la documentazione prodotta ed il contenuto dell'attestazione del professionista. Viceversa, soltanto ai creditori spetta formulare un giudizio in ordine alla convenienza economica della soluzione prospettata, che a sua volta presuppone una valutazione prognostica in ordine alla fattibilità del piano; conseguentemente a quest'ultima valutazione resta del tutto estraneo il giudice nelle varie fasi in cui è potenzialmente chiamato ad intervenire. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]