Corte di Cassazione – Assicurazione: scioglimento, poteri del curatore e infrazionabilità del premio.

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Data di riferimento: 
22/04/2013

Corte di Cassazione, sez. I, 22 aprile 2013, n. 9676 - Pres. Salmè, rel. Di Virgilio.

Fallimento - Assicurazione contro i danni - Art. 82 l.f. - Potere di scioglimento unilaterale del curatore - Insussistenza. Fallimento - Assicurazione contro i danni - Art. 82 l.f. - Pagamento del premio - Infrazionabilità.

La disciplina dettata dall'art. 82 l.f. è speciale e compiutamente intesa a disciplinare il contratto di assicurazione contro i danni nel rapporto con il fallimento, sicché non è consentito il richiamo alla disposizione di cui all'art. 72 l.f., perché non vi è alcuna lacuna da colmare, né si può interpretare l'art. 82 l.f. postulando il richiamo alla facoltà del curatore ex art. 72 l.f. di scelta tra subentro e scioglimento. Ne discende che il contratto di assicurazione contro i danni non si scioglie automaticamente per effetto del fallimento dell'assicurato, salvo patto contrario o aggravamento del rischio, e non sussiste la facoltà per il curatore di sciogliere unilateralmente il contratto. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Ai sensi dell'art. 1901, 3° co. c.c., e in forza del principio di infrazionabilità del premio, anche in caso di scioglimento del contratto di assicurazione successivamente al fallimento è garantito il pagamento integrale del premio, relativo al lasso temporale al quale le parti hanno commisurato il premio, a prescindere dal frazionamento rateale dello stesso (nella specie, trattandosi di premio annuale, l'importo doveva essere integralmente versato dalla curatela all'assicuratore anche se il contratto si era sciolto prima del decorso dell'annualità). (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Segnalazione dell'avv. Carlo Pillinini.

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: