Corte di Cassazione – Revocatoria fallimentare e atti a titolo oneroso: valutazione del requisito oggettivo del 67, 1° co., n. 1
Cassazione civile, sez. I, 18 marzo 2013, n. 6734 - Pres. Di Palma, Rel. Didone.
Revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso - Sussistenza requisito oggettivo - Ex ante - Va valutata.
Revocatoria fallimentare - Requisito oggettivo - Apprezzamento di fatto - Discrezionalità del giudice.
Revocatoria fallimentare - Creditore ceduto - Litisconsorzio necessario - Non sussistenza.
La sproporzione tra le prestazioni, che legittima, ex art. 67, co. 1, n. 1, l. fall. (ratione temporis vigente), la revoca degli atti a titolo oneroso compiuti nel periodo sospetto, va valutata ex ante, vale a dire con riferimento al momento della conclusione del contratto, e non ex post, considerando cioè il momento della revocatoria. Ed invero, tenuto conto che la ratio della revocatoria è quella di ricostituire sia il patrimonio del debitore che la par condicio creditorum, la sproporzione tra le prestazioni rileva, ai fini dell'esperibilità della revocatoria stessa, quale prova della partecipatio fraudis del terzo, a prescindere dal danno effettivamente cagionato al patrimonio del fallito, con la conseguente irrilevanza degli eventuali vizi del bene compravenduto non dedotti nel contratto, in quanto inidonei ad escludere la partecipatio fraudis. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
In tema di azione revocatoria fallimentare, l'accertamento del requisito oggettivo della notevole sproporzione tra le prestazioni, ai sensi dell'art. 67, co. 1, l. fall. (ratione temporis vigente), costituisce un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se logicamente e congruamente motivato. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
Il giudizio di revocatoria fallimentare della cessione di un credito posta in essere dal debitore poi fallito deve svolgersi unicamente nei confronti del cessionario, senza necessità che il contraddittorio si formi anche nei confronti del debitore ceduto, estraneo al negozio di cessione. Pertanto la citazione in giudizio del debitore ceduto con finalità meramente istruttorie (quali l'acquisizione di certezza in ordine all'avvenuto adempimento nei riguardi del cessionario) senza proposizione di domande contro lo stesso, non implica, in sede di gravame, la necessità di impugnazione della sentenza anche nei suoi confronti.