Corte di Cassazione – Estensione della prelazione del credito ipotecario ai frutti civili prodotti dall’immobile ipotecato.

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Data di riferimento: 
09/05/2013

Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2013, n. 11025 - Pres. Vitrone, Rel. Di Amato.

Prelazione ipotecaria - Frutti civili - Fallimento - Procedura concorsuale - Art. 107 IV° comma l.f. - Norme esecuzione individuale non incompatibili

In assenza di disposizioni contrarie, ovvero in mancanza di una disciplina incompatibile, nulla osta a che le norme in tema di esecuzione individuale si applichino alla procedura fallimentare: quest'ultima, infatti, non è che una complessa forma di esecuzione, regolata da norme che costituiscono un sistema autonomo, tendenzialmente completo ed autosufficiente, ma non tale da potersi isolare rispetto al resto dell'ordinamento e da non poter mutuare da questo norme e principi che non contrastino con la natura dell'esecuzione collettiva. Talché deve ritenersi che la prelazione del credito ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estenda anche ai frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento, non essendovi nella disciplina dell'esecuzione concorsuale una previsione contraria od incompatibile con tale estensione, operante nell'ambito dell'esecuzione individuale. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

Fallimento - Ripartizione dell'attivo tra creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi - Vendita di immobile in ambito fallimentare - Prelazione del creditore ipotecario ammesso al passivo - Estensione ai frutti civili dell'immobile - Configurabilità - Fondamento.

La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende anche ai frutti civili (nella specie, canoni di locazione) prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento, mancando nella disciplina dell'esecuzione concorsuale una previsione contraria od incompatibile che osti all'estensione della disciplina dell'esecuzione individuale, né potendo attribuirsi un significato diverso a disposizioni, quali gli artt. 2808 cod. civ. e 54 legge fall., che adoperano le medesime espressioni letterali per disciplinare, seppure in sedi diverse, la medesima materia. (massima ufficiale)

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]