C.di Cass.–Prededucibilità dei crediti per somme riscosse dal Commissario di capogruppo ATI in amministrazione straordinaria.

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Data di riferimento: 
15/02/2013

Cassazione civile, sez. I, 15 febbraio 2013, n. 3834- Pres. Salmè, Rel. Cristiano.

Art. 74 LF - Contratto di somministrazione - Subentro del curatore - Prededuzione dei pagamenti per consegne già avvenute prima del fallimento - Norma eccezionale - Impossibilità di applicazione analogica.

Imprese costituite in ATI - Pagamento integrale alla mandataria - Adempimento della committente - Obbligo della mandataria di versare le somme riscosse in nome e per conto delle mandanti - Sussiste.

Imprese costituite in ATI - Amministrazione straordinaria della capogruppo - Crediti anteriori - Crediti concorsuali - Crediti successivi all'A.S. ma antecedenti al fallimento - Prededuzione.

Imprese costituite in ATI - Fallimento della capogruppo - Art. 78 LF - Scioglimento del rapporto di mandato - Azione del mandante verso il committente - Sussiste.

Costituisce norma di carattere eccezionale, inapplicabile in via analogica, l'art. 74 LF, ove stabilisce che il curatore subentrante nel contratto di somministrazione deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute, così prevedendo il pagamento in prededuzione anche delle prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura concorsuale, in deroga al generale principio della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Il credito per i lavori di un'impresa partecipante in ATI non trova titolo nei contratti d'appalto stipulati dalla stessa ATI con la committente, bensì nel mandato conferito alla capogruppo dalle imprese partecipanti all'ATI: non v'è dubbio, infatti, che, pagando alla mandataria, l'impresa committente abbia adempiuto alle proprie obbligazioni anche nei confronti delle altre partecipanti in ATI e che, contestualmente al pagamento, sia sorto in capo alla mandataria l'obbligo di versare alle mandanti le somme riscosse in loro nome e per loro conto. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Limitatamente ai crediti venuti ad esistenza anteriormente alla data in cui un'impresa capogruppo in ATI viene posta in amministrazione straordinaria, non ponendosi alcuna questione di indivisibilità delle prestazioni dovute dal mandatario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di mandato non ne fa venir meno la natura di credito concorsuale. Tuttavia, e per la medesima ragione, per quanto riguarda i crediti riscossi in nome e per conto della mandante dal Commissario Straordinario, e dunque derivanti da un'obbligazione sorta in capo alla procedura, va riconosciuta ad essi natura di crediti di massa, da soddisfare in prededuzione. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Ai sensi dell'art. 78 LF,in tema di appalto di opere pubbliche stipulato fra imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento dell'impresa capogruppo costituita mandataria, determinando lo scioglimento del rapporto di mandato, legittima l'impresa mandante ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile. Ne consegue che, in difetto di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, il Commissario Straordinario non è legittimato a riscuotere i crediti di spettanza di una delle imprese in ATI, ancorché costituenti il corrispettivo di lavori eseguiti e fatturati in data anteriore a quella di inizio della procedura, e che avrebbe avuto diritto ad ottenerne in via diretta il pagamento. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: