Corte di Cassazione – Privilegio ex art. 2751 bis, n.2,c.c. dell'avvocato - Rilevanza della singola prestazione.

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Data di riferimento: 
20/02/2012

Cassazione Civile, Sez. VI, 20 febbraio 2012 n. 2446 - Pres. D. Plenteda - Rel. V. Zanichelli.

Crediti professionali - Avvocato - Privilegio - Biennio - Rapporto professionale - Lettera di incarico - Credito IVA.

L'art. 2751 bis, n. 2, c.c. - a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione - va interpretato nel senso che le prestazioni dell'avvocato devono essere valutate nel loro complesso con riferimento al momento in cui vengono richiesti e determinati gli onorari, anche se si riferiscono ad attività svolte oltre il biennio. Deve pertanto essere presa in considerazione ogni singola prestazione professionale autonomamente valutabile, al compimento della quale può essere quantificato il compenso in base all'opera prestata e al risultato raggiunto (come avviene, ad esempio, al termine di ogni grado di giudizio), e non il complessivo rapporto professionale intercorso tra l'avvocato e il patrocinato. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]